Assicurazione RUP 2027: obbligo, copertura e quanto costa

No: dal 1° gennaio 2027 non scatta automaticamente una nuova polizza personale per ogni RUP o per ogni tecnico della pubblica amministrazione.

La Legge 1/2026 ha introdotto un nuovo obbligo assicurativo per chi assume un incarico che comporta la gestione di risorse pubbliche e, per questo incarico, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti.

La disposizione riguarda una polizza per i danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave, ma la sua applicazione è stata rinviata al 1° gennaio 2027.

Per chi svolge funzioni tecniche negli appalti pubblici, però, esiste già un secondo regime assicurativo previsto dal Codice dei contratti pubblici.

È quindi essenziale non confondere la nuova polizza collegata alla responsabilità amministrativa con la copertura assicurativa dei rischi del personale tecnico prevista dal D.Lgs. 36/2023.

Il problema pratico, soprattutto per un RUP, non è semplicemente stabilire se “serve un’assicurazione”, ma capire quale copertura si applica, a quale attività, chi deve sostenerne il costo e come si coordineranno le due discipline dal 2027.

Assicurazione RUP 2027: cosa trovi in questa guida

RUP e assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2027

  • 1° gennaio 2027: entra in applicazione il nuovo comma 4-bis dell’articolo 1 della Legge 20/1994.
  • Il nuovo obbligo riguarda chi assume un incarico che comporta la gestione di risorse pubbliche e, per questo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti.
  • La nuova polizza riguarda i danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave e non coincide automaticamente con la copertura assicurativa prevista per le funzioni tecniche dal Codice appalti.

La norma introdotta dalla Legge 1/2026 è molto più precisa di quanto possa far pensare l’espressione generica “assicurazione obbligatoria dei dipendenti pubblici”. Non stabilisce infatti che ogni lavoratore della pubblica amministrazione debba assicurarsi.

Il nuovo comma 4-bis stabilisce che deve stipulare la polizza, prima dell’assunzione dell’incarico, chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti. La copertura riguarda i danni patrimoniali provocati dallo stesso soggetto all’amministrazione per colpa grave.

La decorrenza è stata successivamente rinviata. Il testo coordinato del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge 26/2026, stabilisce espressamente che il comma 4-bis si applica dal 1° gennaio 2027.

Elemento Fino al 31 dicembre 2026 Dal 1° gennaio 2027
Nuovo comma 4-bis Non ancora applicabile Diventa applicabile
Obbligo assicurativo generale Non opera ancora nella nuova forma Previsto per i soggetti che rientrano nei presupposti della norma
Presupposto Non applicabile il nuovo regime Incarico con gestione di risorse pubbliche e sottoposizione alla giurisdizione contabile
Rischio coperto Restano ferme le discipline già vigenti Danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave
Funzioni tecniche negli appalti Resta applicabile la disciplina del Codice dei contratti Il regime speciale deve coordinarsi con la nuova disciplina generale

Elaborazione ORA ULTIMA: la tabella separa due piani che vengono facilmente confusi. Il 2027 non cancella le coperture già previste per le funzioni tecniche degli appalti: aggiunge l’efficacia della nuova disciplina generale. La questione centrale diventa quindi il coordinamento tra i due regimi.

RUP polizza assicurativa Legge 1/2026: la nuova polizza riguarda automaticamente tutti i RUP?

No, il semplice titolo di RUP non consente di affermare automaticamente che ogni soggetto nominato RUP debba stipulare personalmente la nuova polizza prevista dalla Legge 1/2026. La norma non utilizza infatti la parola RUP come criterio generale di individuazione degli assicurati. Utilizza invece un criterio funzionale: gestione di risorse pubbliche e conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti.

Questo dettaglio è decisivo. Il RUP opera nel ciclo di vita del contratto pubblico e le sue attività possono incidere sulla gestione delle risorse dell’amministrazione, ma la qualificazione dell’obbligo assicurativo previsto dal comma 4-bis deve essere ricondotta ai presupposti espressamente indicati dalla Legge 20/1994.

Per questo è troppo semplicistico scrivere che “dal 2027 tutti i RUP devono pagarsi una polizza”. La risposta corretta deve partire dall’incarico concretamente ricoperto e dalla disciplina applicabile.

Il tema è stato sottoposto ad ANAC proprio per chiarire il rapporto tra il nuovo obbligo generale e la disciplina assicurativa già prevista per le funzioni tecniche dal Codice dei contratti. Il parere ANAC n. 20/2026 si inserisce quindi in un momento particolarmente rilevante, perché affronta il problema prima dell’entrata a regime del nuovo obbligo.

RUP assicurazione Codice appalti: quale copertura è già prevista?

Il Codice dei contratti pubblici contiene già disposizioni specifiche sulla copertura assicurativa dei rischi del personale che svolge determinate attività tecniche. L’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale.

L’articolo 45 disciplina invece gli incentivi per le funzioni tecniche e collega una parte delle relative risorse anche alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. Le attività interessate sono quelle indicate dall’Allegato I.10 del Codice, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina.

Il punto da comprendere è che questa copertura non nasce con la Legge 1/2026. È una disciplina speciale del settore dei contratti pubblici che continua a esistere anche mentre entra in vigore il nuovo obbligo generale.

Gli orientamenti richiamati nella materia hanno inoltre evidenziato che la copertura assicurativa prevista per le funzioni tecniche può comprendere i rischi professionali connessi alle attività dell’Allegato I.10 e, nei limiti riconosciuti dalla disciplina speciale, anche componenti di responsabilità per danno erariale collegate a quelle specifiche attività. La Corte dei conti ha sottolineato il carattere speciale della disciplina rispetto al generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile dell’ente.

Elemento Legge 1/2026 D.Lgs. 36/2023
Logica della disciplina Obbligo generale collegato alla gestione di risorse pubbliche Copertura dei rischi del personale nelle funzioni tecniche
Rischio principale Danni patrimoniali all’amministrazione per colpa grave Rischi collegati alle specifiche attività tecniche previste dal Codice
Soggetto obbligato o destinatario Chi rientra nei presupposti del comma 4-bis Personale interessato dalle attività tecniche assicurabili
Costo La norma impone la stipula al soggetto che assume l’incarico Gli oneri della copertura prevista dal Codice sono collegati alle risorse della stazione appaltante
Decorrenza 1° gennaio 2027 Disciplina già vigente
Rapporto tra le due norme Nuova disciplina generale Disciplina speciale degli appalti

Elaborazione ORA ULTIMA: il confronto mostra perché non è corretto utilizzare la parola “assicurazione” come se identificasse una sola polizza. Le due norme partono da presupposti differenti e hanno una diversa struttura finanziaria e funzionale.

Assicurazione RUP chi paga: il costo ricade sul dipendente o sulla stazione appaltante?

Questa è probabilmente la domanda più concreta per chi svolge il ruolo di RUP.

La risposta deve però distinguere le due coperture.

La nuova polizza prevista dalla Legge 1/2026

Il nuovo comma 4-bis della Legge 20/1994 stabilisce che chi assume l’incarico deve stipulare la polizza prima dell’assunzione dell’incarico, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma. Il testo non attribuisce espressamente alla stazione appaltante il compito di sostituirsi al soggetto nell’adempimento di questo obbligo personale.

Questo non significa però che ogni RUP debba già oggi acquistare autonomamente una polizza in previsione del 2027. Prima occorre stabilire se quello specifico incarico rientra effettivamente nel perimetro del nuovo comma 4-bis e come verrà coordinato con le coperture speciali del Codice dei contratti.

La copertura assicurativa prevista dal Codice dei contratti

Qui la logica è diversa. Le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 collocano gli oneri assicurativi del personale tecnico nel sistema delle risorse della stazione appaltante e degli enti concedenti.

Gli orientamenti richiamati nella materia precisano che la copertura delle funzioni tecniche è collegata alle attività indicate nell’Allegato I.10 e che i relativi oneri trovano collocazione nelle risorse previste per le singole procedure. In caso di insufficienza delle somme specificamente destinate, gli orientamenti richiamati da ANAC e dalla giurisprudenza contabile ammettono il ricorso alle ulteriori risorse del bilancio dell’amministrazione, secondo le condizioni applicabili.

Il risultato pratico è quindi questo: non bisogna confondere una polizza personale prevista dalla nuova Legge 1/2026 con la copertura assicurativa delle funzioni tecniche posta nell’ambito della stazione appaltante dal Codice dei contratti.

Allegato I.10 assicurazione personale tecnico: RUP, DL, DEC, collaudatori e CSE

L’Allegato I.10 individua le attività tecniche rilevanti ai fini del sistema delle funzioni tecniche. Nella prassi applicativa e negli orientamenti richiamati nei pareri sulla materia compaiono, tra le figure con responsabilità diretta e personale, il RUP, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione e il coordinatore per la sicurezza, oltre alle altre figure tecniche in relazione all’attività concretamente svolta.

È però necessario evitare un errore: essere inseriti nell’Allegato I.10 non equivale automaticamente a essere destinatari della nuova polizza generale della Legge 1/2026. ANAC ha proprio evidenziato la necessità di coordinare i due sistemi.

Figura o attività Disciplina del Codice appalti Nuovo obbligo 2027 Cosa verificare
RUP Può rientrare nelle coperture delle funzioni tecniche nei limiti previsti Non deriva automaticamente dal solo titolo di RUP Incarico concreto e presupposti della giurisdizione contabile
Direttore dei lavori Rientra nel sistema delle attività tecniche quando ricorrono i presupposti Da coordinare con il nuovo comma 4-bis Attività effettivamente svolta e responsabilità connessa
Direttore dell’esecuzione Rileva nei casi previsti dalla disciplina delle funzioni tecniche Da coordinare con il nuovo regime generale Specifico incarico e perimetro delle responsabilità
Collaudatore Copertura collegata alla specifica funzione e alla disciplina applicabile Da verificare in relazione all’incarico Funzione concreta e giurisdizione contabile
CSE Può rientrare nelle attività tecniche nei casi previsti Non automatico per il solo titolo Attività, responsabilità e regime assicurativo applicato
Altre figure dell’Allegato I.10 Dipende dall’attività tecnica effettivamente svolta Non si può estendere automaticamente il nuovo obbligo Verifica individuale del ruolo e dell’incarico

Questa tabella è un’elaborazione ORA ULTIMA: non rappresenta un elenco ufficiale dei soggetti obbligati dalla Legge 1/2026. Serve a separare il regime speciale degli appalti dal nuovo criterio generale introdotto dalla riforma della responsabilità amministrativa.

ANAC parere 20/2026 assicurazione RUP: cosa è stato chiarito?

Il parere di funzione consultiva n. 20/2026 di ANAC è particolarmente rilevante perché affronta il problema nel momento in cui le due discipline convivono già sul piano normativo, mentre il nuovo obbligo generale deve ancora diventare operativo.

Il quesito riguarda, in sostanza, il rapporto tra le coperture assicurative collegate alle funzioni tecniche del Codice dei contratti e il nuovo obbligo previsto dalla Legge 1/2026. La questione non è limitata al RUP: coinvolge anche DL, DEC, collaudatori e altre attività comprese nell’Allegato I.10.

Il punto più importante da trattenere è che non si può affermare automaticamente che tutte le figure dell’Allegato I.10 siano soggette, per il solo fatto di appartenere a quell’elenco, alla nuova polizza generale.

Il parere mette quindi in evidenza un problema di coordinamento che resta centrale anche a settembre 2026: da una parte c’è la copertura speciale delle funzioni tecniche; dall’altra c’è l’obbligo generale collegato alla gestione di risorse pubbliche e alla giurisdizione contabile.

Gli orientamenti pubblicamente richiamati sul parere ANAC distinguono inoltre la natura delle due coperture: quella prevista dal Codice appalti è collegata alle funzioni tecniche e agli oneri della stazione appaltante; quella introdotta dalla Legge 1/2026 è costruita come obbligo personale per il soggetto che assume l’incarico previsto dal nuovo comma 4-bis.

Questo è il passaggio che un RUP dovrebbe tenere presente prima di arrivare al 2027: la domanda corretta non è “sono un RUP, quindi devo pagare una polizza?”, ma “quale copertura si applica al mio incarico e su quale norma si fonda?”

La polizza del RUP copre qualsiasi responsabilità?

No. Anche quando l’obbligo assicurativo è applicabile, non deve essere interpretato come una copertura generale di qualsiasi conseguenza derivante dal lavoro del dipendente pubblico.

La nuova disposizione della Legge 1/2026 individua espressamente i danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave. La formulazione non equivale quindi a una copertura indiscriminata di ogni errore, ogni controversia professionale o ogni responsabilità derivante dall’attività lavorativa.

È inoltre necessario distinguere almeno quattro concetti:

  • responsabilità amministrativo-contabile: riguarda il danno arrecato alle finanze pubbliche nei presupposti stabiliti dall’ordinamento;
  • responsabilità professionale: riguarda i rischi connessi allo svolgimento di una specifica attività professionale;
  • colpa grave: è il livello di responsabilità cui la nuova disposizione collega espressamente la copertura;
  • dolo: non può essere trattato come una normale estensione assicurativa della colpa grave.

Anche la disciplina speciale delle funzioni tecniche deve essere letta entro il perimetro delle attività assicurabili. La Corte dei conti ha riconosciuto la specialità delle coperture previste dal Codice per le funzioni tecniche, ma ha circoscritto tale deroga alle attività professionali tecniche specificamente individuate.

Per questo una frase come “la polizza protegge il RUP da qualsiasi responsabilità” sarebbe fuorviante.

RUP: servono due polizze diverse dal 2027?

È uno degli interrogativi più interessanti della riforma, ma oggi non sarebbe corretto trasformarlo in una risposta assoluta.

Le norme individuano infatti due meccanismi differenti:

  1. la nuova assicurazione prevista dalla Legge 1/2026, collegata all’incarico che comporta gestione di risorse pubbliche e sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti;
  2. la copertura assicurativa dei rischi del personale collegata alle funzioni tecniche disciplinate dal D.Lgs. 36/2023.

Il fatto che entrambe possano riguardare, in determinate situazioni, un RUP non significa che siano automaticamente la stessa assicurazione.

Domanda Nuova Legge 1/2026 Codice appalti
Qual è il presupposto? Gestione di risorse pubbliche e giurisdizione contabile Svolgimento delle specifiche funzioni tecniche previste
Quando opera? Dal 1° gennaio 2027 Disciplina già vigente
Che cosa copre? Danni patrimoniali all’amministrazione per colpa grave Rischi assicurativi connessi alle attività tecniche previste
Chi sostiene il costo? La norma configura un obbligo personale di stipula Gli oneri sono collegati alle risorse della stazione appaltante
Riguarda automaticamente ogni RUP? Non è previsto un automatismo basato sul solo titolo La copertura dipende dalle attività tecniche e dai presupposti del Codice

Elaborazione ORA ULTIMA: la distinzione consente di individuare il vero punto aperto. Non è ancora sufficiente sapere che un soggetto è RUP per dedurre, senza ulteriori verifiche, se una singola copertura renda superflua l’altra. La risposta deve essere ricostruita sul singolo incarico e sulle condizioni della polizza applicabile.

Cosa deve verificare oggi un RUP prima del 2027

Per evitare di arrivare al 1° gennaio 2027 con una situazione poco chiara, conviene ricostruire per tempo il proprio quadro assicurativo. Non serve partire dal nome commerciale di una polizza: è più utile partire dall’incarico e dalle norme che lo regolano.

  1. Individuare l’incarico: verificare esattamente quale funzione è stata attribuita e con quale atto.
  2. Ricostruire le attività effettive: il titolo dell’incarico non basta; conta ciò che il soggetto è concretamente chiamato a fare.
  3. Verificare l’Allegato I.10: controllare se le attività svolte rientrano tra quelle tecniche considerate dal Codice.
  4. Individuare la copertura già prevista: verificare se la stazione appaltante ha predisposto una polizza per i rischi del personale tecnico.
  5. Leggere il perimetro della copertura: non basta sapere che “esiste una polizza”; bisogna verificare quali attività, danni e responsabilità sono effettivamente assicurati.
  6. Separare il nuovo obbligo: valutare autonomamente se l’incarico rientra nei presupposti del nuovo comma 4-bis della Legge 20/1994.
  7. Controllare gli aggiornamenti: prima del 1° gennaio 2027 sarà importante verificare eventuali nuovi chiarimenti normativi, ANAC o della giurisprudenza contabile.

Questa procedura non sostituisce la verifica dell’amministrazione o di un professionista qualificato quando la situazione concreta presenta profili complessi. Serve soprattutto a evitare l’errore più comune: confondere l’esistenza di una copertura assicurativa dell’ente con l’automatica applicazione di qualsiasi nuova assicurazione personale.

Gli errori da evitare sull’assicurazione dei tecnici della PA

“Dal 2027 tutti i dipendenti pubblici devono assicurarsi”

È una formulazione troppo ampia. La Legge 1/2026 non identifica tutti i dipendenti pubblici come destinatari indistinti dell’obbligo. Individua chi assume un incarico che comporta gestione di risorse pubbliche dalla quale deriva la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti.

“Tutti i RUP devono pagarsi personalmente la polizza”

Anche questa affermazione è troppo assoluta. La nuova norma introduce un obbligo personale nei casi da essa previsti, ma il Codice appalti disciplina separatamente le coperture delle funzioni tecniche con oneri collegati alla stazione appaltante.

“La Legge 1/2026 sostituisce l’articolo 45 del Codice appalti”

Non è così. Le due disposizioni appartengono a discipline differenti. La nuova legge interviene sulla responsabilità amministrativa e sul danno erariale; l’articolo 45 disciplina, tra l’altro, le risorse e gli oneri collegati alle funzioni tecniche.

“Tutte le figure dell’Allegato I.10 sono automaticamente obbligate dalla nuova legge”

Non è una conclusione che possa essere ricavata dal solo inserimento nell’Allegato I.10. Il nuovo comma 4-bis utilizza un diverso criterio di individuazione e il rapporto tra i due regimi è proprio uno dei problemi affrontati nel 2026.

“La polizza copre qualsiasi errore del RUP”

La copertura deve essere letta in relazione al rischio assicurato. La nuova disposizione parla espressamente di danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave. La copertura delle funzioni tecniche, inoltre, è collegata alle attività specificamente individuate dal Codice.

Le domande che contano davvero prima del 2027

La Legge 1/2026 introduce l’obbligo di assicurazione per chi gestisce risorse pubbliche?

Sì, ma con un presupposto preciso. La Legge 1/2026 ha introdotto il comma 4-bis dell’articolo 1 della Legge 20/1994, secondo cui chi assume un incarico che comporta la gestione di risorse pubbliche dalla quale discende la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti deve stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza per i danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave.

Non si tratta quindi di un’assicurazione automaticamente dovuta da ogni dipendente pubblico. Inoltre, il nuovo obbligo è stato rinviato al 1° gennaio 2027.

Il RUP deve quindi fare una polizza personale dal 2027?

Non si può rispondere sì per il solo fatto di essere RUP. Occorre verificare se l’incarico concreto rientra nei presupposti del nuovo comma 4-bis. Parallelamente deve essere verificata la copertura prevista dal Codice dei contratti per le funzioni tecniche.

È proprio la sovrapposizione potenziale di questi due piani a rendere importante il coordinamento interpretativo prima dell’entrata in vigore del nuovo regime.

L’assicurazione è obbligatoria per i contratti pubblici?

Non esiste una sola “assicurazione obbligatoria per i contratti pubblici”. Il Codice dei contratti prevede specifiche coperture assicurative per i rischi del personale e per determinate attività tecniche, mentre altre disposizioni disciplinano le assicurazioni richieste a operatori economici, professionisti o soggetti incaricati di specifiche prestazioni.

Per il personale tecnico interno della stazione appaltante, l’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 collega una parte delle risorse delle funzioni tecniche alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. Non è però corretto trasformare questa disciplina in una regola secondo cui ogni soggetto che partecipa a un contratto pubblico deve necessariamente stipulare una polizza personale.

L’assicurazione dei dipendenti pubblici è obbligatoria?

Non per tutti i dipendenti pubblici in quanto tali. Dal 1° gennaio 2027 l’obbligo introdotto dalla Legge 1/2026 riguarderà i soggetti che rientrano nel preciso presupposto del comma 4-bis: incarico comportante gestione di risorse pubbliche e conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti.

Esiste poi la disciplina speciale delle funzioni tecniche negli appalti pubblici, che ha un proprio ambito e proprie regole di finanziamento. Le due situazioni non devono essere confuse.

Chi deve fare la polizza catastrofale obbligatoria?

La polizza catastrofale è un obbligo completamente diverso da quello previsto dalla Legge 1/2026 per la responsabilità dei soggetti che gestiscono risorse pubbliche. L’obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede all’estero dotate di stabile organizzazione in Italia, quando sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese. Le imprese agricole sono escluse da questo specifico obbligo.

La copertura riguarda i beni impiegati nell’attività d’impresa individuati dalla normativa, tra cui terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Il MIMIT precisa inoltre che l’obbligo può essere assolto anche mediante adesione a polizze collettive e che le imprese prive dei beni rientranti nel perimetro previsto dalla legge non sono soggette all’obbligo per quei beni.
Un RUP dipendente pubblico non deve quindi confondere la polizza catastrofale delle imprese con la polizza per danno patrimoniale prevista dalla Legge 1/2026. Sono obblighi diversi, rivolti a soggetti diversi e con finalità completamente differenti.

Chi paga la polizza prevista dal Codice appalti per il personale tecnico?

Per la copertura assicurativa collegata alle funzioni tecniche, gli oneri sono posti nell’ambito delle risorse della stazione appaltante e degli enti concedenti secondo le regole dell’articolo 45 del D.Lgs. 36/2023. Gli orientamenti richiamati nella materia considerano queste spese collegate al quadro economico dell’intervento.

La situazione è quindi diversa dalla nuova polizza personale prevista dal comma 4-bis della Legge 20/1994.

La polizza prevista dal Codice appalti e quella della Legge 1/2026 sono la stessa cosa?

No. La prima è inserita nel sistema speciale delle funzioni tecniche e degli oneri della stazione appaltante; la seconda è una nuova disciplina generale collegata alla gestione di risorse pubbliche e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Il fatto che lo stesso RUP possa trovarsi nell’area di entrambe le discipline non elimina la necessità di verificare separatamente presupposti, rischi assicurati e soggetto tenuto alla stipula.

La nuova polizza copre anche il dolo?

La disposizione introdotta dalla Legge 1/2026 riguarda espressamente i danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave. Non deve quindi essere descritta come una copertura generale di ogni condotta illecita. Il dolo segue un regime differente e non può essere assimilato automaticamente alla colpa grave.

La questione che il 2027 porterà davvero sul tavolo

Il dato più significativo, dopo aver ricostruito norme e pareri, è che il problema non si esaurisce nella domanda “RUP sì o RUP no”. La vera difficoltà sarà applicare una disciplina generale, costruita sulla gestione di risorse pubbliche e sulla giurisdizione contabile, dentro un settore che possiede già una propria disciplina assicurativa speciale.

Questa è un’interpretazione editoriale ORA ULTIMA, non una conclusione normativa attribuibile ad ANAC: il rischio di confusione per chi lavora nella PA è maggiore proprio perché la parola “assicurazione” viene utilizzata per coperture con presupposti diversi.

Per il dipendente interessato, la differenza non è teorica. Può cambiare il soggetto che deve attivare la copertura, il modo in cui viene finanziata, il rischio assicurato e soprattutto la domanda preliminare da porsi. Prima di cercare una polizza bisogna capire quale responsabilità si sta assicurando.

La Legge 1/2026 ha fissato un nuovo obbligo e il legislatore ne ha rinviato l’applicazione al 2027. Il Codice dei contratti, invece, aveva già previsto un sistema di copertura per i rischi del personale impegnato nelle funzioni tecniche. ANAC ha contribuito a mettere a fuoco il problema del coordinamento, ma il quadro applicativo non può essere ridotto a una formula del tipo “dal 2027 ogni RUP paga una polizza”.

Dal punto di vista pratico, è questo il passaggio che considero più importante: un RUP dovrebbe arrivare al 2027 conoscendo la fonte della propria copertura, non soltanto sapendo di essere assicurato. Una polizza esistente non dice, da sola, quali responsabilità copre; allo stesso modo, la nuova previsione legislativa non consente di ignorare la disciplina speciale già prevista per gli appalti.

Resta inoltre un elemento da monitorare: il coordinamento definitivo tra le due discipline e l’eventuale evoluzione degli orientamenti interpretativi prima dell’entrata in vigore del nuovo obbligo. In un tema così tecnico, la differenza tra una regola già operativa e una questione ancora da chiarire non è un dettaglio: è proprio ciò che determina la risposta corretta per il singolo incarico.

Cosa fare concretamente prima del 1° gennaio 2027

Chi svolge un incarico di RUP o un’altra funzione tecnica nella pubblica amministrazione dovrebbe partire dalla documentazione già disponibile presso la propria stazione appaltante. La verifica più utile consiste nel ricostruire l’incarico, le attività effettivamente svolte, l’eventuale appartenenza alle funzioni dell’Allegato I.10 e la copertura assicurativa già prevista.

Solo dopo questa ricostruzione ha senso verificare l’impatto del nuovo comma 4-bis della Legge 20/1994. In particolare, occorre distinguere la copertura assicurativa collegata alle funzioni tecniche dalla nuova polizza personale prevista per chi rientrerà nei presupposti della disciplina generale.

Poiché il nuovo obbligo diventerà operativo dal 1° gennaio 2027, è opportuno controllare anche eventuali ulteriori disposizioni, chiarimenti istituzionali e orientamenti della Corte dei conti che intervengano prima di quella data.

Disclaimer: questa guida ha finalità esclusivamente informative e giornalistiche. Non costituisce consulenza legale, assicurativa, fiscale o amministrativa e non sostituisce la verifica del singolo incarico, della documentazione della stazione appaltante o il parere di un professionista qualificato. L’applicazione concreta delle norme può dipendere dalle funzioni effettivamente svolte e dagli atti dell’amministrazione competente.

RUP e assicurazione 2027: la risposta da ricordare

La Legge 1/2026 introduce effettivamente una nuova assicurazione obbligatoria per i soggetti che assumono determinati incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, ma l’obbligo generale diventa applicabile dal 1° gennaio 2027.

Non significa però che tutti i dipendenti pubblici, tutti i RUP o tutte le figure dell’Allegato I.10 debbano automaticamente stipulare e pagare personalmente una nuova polizza. Per i tecnici degli appalti esiste già la disciplina assicurativa del D.Lgs. 36/2023, con oneri collegati alla stazione appaltante secondo le regole delle funzioni tecniche.

Il punto decisivo è quindi distinguere nuovo obbligo personale, copertura delle funzioni tecniche e responsabilità effettivamente assicurata. È su questa distinzione, più che sulla semplice parola “assicurazione”, che dovrà essere costruita la verifica della posizione di ciascun RUP in vista del 2027.

Approfondimenti utili

Fonti normative e istituzionali

Come leggere i dati e le interpretazioni di questa guida

DATO UFFICIALE: le date, gli obblighi e i riferimenti normativi riportati nella guida derivano dai testi normativi e dalle fonti istituzionali indicate.

ELABORAZIONE ORA ULTIMA: le tabelle di confronto e la matrice tra Legge 1/2026 e D.Lgs. 36/2023 sono state costruite mettendo in relazione le diverse disposizioni per rendere più immediata la distinzione tra i due regimi.

INTERPRETAZIONE EDITORIALE: le valutazioni sul rischio di confondere le due coperture e sull’importanza di verificare la fonte della propria assicurazione sono analisi redazionali basate sul quadro normativo ricostruito.

STIMA O SIMULAZIONE: questa guida non attribuisce costi ipotetici alle polizze e non inventa premi assicurativi. In assenza di un tariffario ufficiale uniforme applicabile a tutti gli incarichi, indicare un premio medio avrebbe creato un numero non verificabile e quindi non avrebbe aggiunto valore informativo.

Articolo a cura di

Fabio Roversi

Responsabile Settore Assicurativo & Risk Management su Ora Ultima. Analista tecnico focalizzato sulla tutela del patrimonio, scomposizione dei set informativi IVASS, massimali, franchigie e gestione del rischio privato e professionale.