Nuovo Codice della Strada: sanzioni e novità 2026 per assicurazione e monopattini

L’aggiornamento della tabella delle sanzioni amministrative al nuovo Codice della Strada inviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) alle associazioni di settore per la consultazione pubblica introduce una proposta di revisione delle sanzioni, con interventi mirati anche sulla sicurezza viaria e sulla tutela economica dei cittadini.

La misura centrale riguarda la proposta di inasprimento delle sanzioni amministrative contro chi circola su strade pubbliche o aree equiparate senza una polizza di responsabilità civile verso terzi valida.

L’importo edittale base della contravvenzione per assenza di copertura assicurativa, oggi pari a 866 euro, viene proposto a 1.000 euro nella nuova tabella sottoposta alla consultazione, alla quale si aggiungono, secondo il quadro normativo vigente, la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

Parallelamente alla stretta contro i veicoli sprovvisti di polizza RC Auto, la revisione ministeriale interviene sul comparto della micromobilità urbana.

Per la circolazione dei monopattini quando sono di intralcio ai pedoni e per la circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote, la nuova tabella sottoposta alla consultazione propone il passaggio da 40 euro a 160 euro.

L’intervento del MIT revisiona complessivamente 795 fattispecie sanzionatorie: 66 voci, pari all’8%, subiscono un aumento, mentre nel complesso l’impatto economico delle sanzioni diminuisce di circa il 7%.

Sono inoltre previste 85 nuove fattispecie sanzionatorie, pari all’11% del totale, introdotte per disciplinare comportamenti che nel quadro vigente non disponevano di una sanzione specifica.

Punto Chiave Situazione Precedente Nuovo Quadro di Riforma (2026)
Multa Guida Senza Polizza 866,00 euro (pagamento ridotto 606,20 €) 1.000,00 euro edittali proposti + sequestro veicolo
Sanzioni Monopattini su Marciapiede 40,00 euro 160,00 euro proposti (aumento del 300%)
Raffronto e Coperture Nazionali Fondo Garanzia gestito da Consap Revisione della tabella sanzionatoria e conferma delle tutele previste dal FGVS

Questo articolo analizza in dettaglio la proposta di revisione delle sanzioni, la procedura esecutiva del sequestro, le tabelle comparative degli importi, le implicazioni economiche sul Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e le conseguenze pratiche per chi circola senza copertura assicurativa.

Multa guida senza assicurazione 2026: importi, sconti e sequestro amministrativo

La sanzione pecuniaria per la circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa obbligatoria è regolata dall’articolo 193, comma 2, del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285). La nuova tabella inviata dal MIT alle associazioni e agli altri soggetti interessati è attualmente oggetto di consultazione e propone di portare la sanzione base per chi circola senza la copertura della polizza di responsabilità civile da 866 a 1.000 euro.

Qualora il trasgressore effettui il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, si applica la riduzione del 30% prevista dall’art. 202 del Codice della Strada. Se la proposta dei 1.000 euro entrerà in vigore senza modifiche, l’importo ridotto sarebbe quindi pari a 700 euro. Oltre alla sanzione in denaro, l’organo accertatore (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale o Guardia di Finanza) dispone l’immediata cessazione della circolazione e il sequestro amministrativo del veicolo. Il mezzo deve essere prelevato, trasportato e depositato in un luogo non soggetto a pubblico passaggio. Viene inoltre applicata la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

In caso di recidiva nell’arco di un biennio, la sanzione raddoppia rispetto all’importo previsto e, secondo la disciplina vigente, è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Contestualmente, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni.

Esistono inoltre specifiche riduzioni previste dall’articolo 193, comma 3, del Codice della Strada, che vanno distinte in base alla situazione:

  • Rinnovo tardivo della polizza: quando la copertura assicurativa viene resa operativa nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di tolleranza previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la sanzione prevista dall’articolo 193 può essere ridotta alla metà. Con una sanzione base di 1.000 euro, se tale importo dovesse entrare in vigore, la sanzione sarebbe quindi pari a 500 euro, prima dell’eventuale riduzione prevista per il pagamento entro cinque giorni.
  • Demolizione del veicolo: quando l’interessato provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore e alle condizioni previste dall’articolo 193, la sanzione è ridotta a un quarto. Su un importo edittale di 1.000 euro proposto dal MIT, ciò corrisponderebbe a 250 euro, prima dell’eventuale applicazione delle ulteriori regole sul pagamento in misura ridotta.

Le ripercussioni economiche per chi circola senza copertura non si fermano alla sola multa. In caso di sinistro stradale con un veicolo non assicurato, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada può intervenire nei casi previsti dalla normativa, mentre il Fondo e gli altri soggetti legittimati possono successivamente procedere al recupero delle somme nei confronti dei responsabili del sinistro.

Sanzioni monopattini elettrici 2026: le nuove regole per marciapiedi e dotazioni

La revisione della tabella sanzionatoria del Codice della Strada trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti agli operatori e alle associazioni di settore è ancora in fase di consultazione. Tra gli aumenti indicati dal MIT rientrano alcune violazioni relative ai veicoli a due o tre ruote e ai monopattini elettrici.

La sanzione proposta per la circolazione dei monopattini quando sono di intralcio ai pedoni passa da 40 euro a 160 euro. Lo stesso aumento, da 40 a 160 euro, riguarda la circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote, nell’ottica dichiarata dal MIT di rafforzare la tutela dei pedoni.

Tipologia di Violazione Importo Attuale (€) Nuovo Importo Proposto (€) Note
Monopattino quando è di intralcio ai pedoni 40,00 160,00 Aumento indicato nella nuova tabella MIT
Circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote 40,00 160,00 Misura indicata dal MIT a tutela dei pedoni

La disciplina dei monopattini comprende inoltre obblighi specifici in materia di identificazione, assicurazione e dotazioni di sicurezza. Per approfondire gli aspetti legali e i costi legati ai mezzi leggeri, è possibile consultare la nostra analisi sull’obbligo di assicurazione per i monopattini nel 2026.

Per le altre sanzioni relative ai monopattini elettrici, agli obblighi assicurativi, al contrassegno identificativo, al casco e alle dotazioni del mezzo, è opportuno fare riferimento alla versione definitiva della tabella ministeriale e alle disposizioni del Codice della Strada applicabili alla singola violazione. I relativi importi non vengono quindi anticipati in questa sede come definitivi, poiché la tabella MIT del 3 settembre 2026 è ancora sottoposta a consultazione.

Fondo garanzia vittime della strada: come funziona il risarcimento dei danni da veicoli fantasma

L’incremento proposto della multa per assenza di copertura assicurativa nasce dall’esigenza di contrastare il fenomeno dei veicoli non assicurati in Italia. Secondo i dati riportati nel dibattito sulla revisione e rilanciati dall’Adusbef, guidata da Antonio Tanza, su un parco circolante stimato di circa 47 milioni di veicoli a motore, quasi 9 milioni risultano privi di una copertura assicurativa attiva. Questa quota di veicoli sprovvisti di polizza è indicata come causa di circa 25.000 incidenti stradali ogni anno.

Quando si verifica un incidente causato da un veicolo non identificato (il classico “pirata della strada”) o da un veicolo sprovvisto di assicurazione RC Auto, la tutela delle vittime può essere garantita dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS).

Il Fondo è stato istituito con la Legge 24 dicembre 1969 n. 990, successivamente abrogata e sostituita dalle disposizioni confluite nel Codice delle Assicurazioni Private, ed è oggi amministrato da Consap sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’istruttoria e la liquidazione dei danni sono effettuate dalle imprese assicurative designate dall’IVASS.

Il Fondo di Garanzia è finanziato attraverso un’aliquota applicata ai premi RC Auto e natanti: il rendiconto Consap relativo al 2024 indica un’aliquota del 2,5% e contributi complessivi superiori a 321 milioni di euro.

L’intervento del Fondo di Garanzia varia a seconda della dinamica del sinistro:

  • Veicolo non identificato: il Fondo risarcisce i danni alla persona. I danni alle cose vengono risarciti nei casi previsti dalla normativa, in particolare quando dal sinistro siano derivati gravi danni alla persona, con una franchigia di 500 euro per i danni alle cose.
  • Veicolo identificato ma non assicurato: il Fondo interviene sia per i danni alla persona sia per i danni alle cose. Secondo la procedura Consap aggiornata, per i danni alle cose il risarcimento è previsto integralmente, senza la franchigia di 500 euro precedentemente indicata nella formulazione generale della procedura.
  • Veicolo assicurato con compagnia in liquidazione coatta: il Fondo interviene nei casi previsti dalla normativa sia per i danni alla persona sia per i danni alle cose.

Una volta liquidato il danno, il sistema del Fondo prevede il recupero delle somme nei confronti dei responsabili. Consap spiega che il FGVS si surroga nell’azione di regresso nei confronti dei responsabili dei sinistri causati da veicoli non assicurati e procede al recupero degli indennizzi pagati anche attraverso Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sequestro veicolo senza rc auto: procedura sblocco, custodia e demolizione

Il sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada scatta in relazione alla violazione dell’obbligo assicurativo. Comprendere la procedura e le opzioni a disposizione del trasgressore è fondamentale per evitare conseguenze patrimoniali ancora più gravose.

Al momento dell’accertamento, gli agenti redigono il verbale di contestazione e dispongono che la circolazione del veicolo cessi immediatamente. Il mezzo deve essere prelevato, trasportato e depositato in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato dall’organo accertatore o, in determinate condizioni, concordato con il trasgressore. Quando il veicolo viene trasferito presso una depositeria, si aggiungono le spese di prelievo, trasporto e custodia.

Fase della Procedura Azione Obbligatoria Termine Temporale Costo o Deposito Richiesto
Contestazione e Sequestro Affidamento in custodia e verbale Immediato all’atto dell’accertamento Spese di rimozione se inviato a deposito
Pagamento Sanzione Ridotta Versamento secondo le modalità indicate nel verbale Entro 60 giorni; riduzione del 30% entro 5 giorni quando applicabile 700,00 € se la proposta di 1.000 € entrerà in vigore e viene pagata entro 5 giorni
Attivazione Polizza Stipula dell’assicurazione RC obbligatoria Prima della restituzione del veicolo Premio della polizza
Pagamento Spese di Custodia Saldo delle spese di prelievo, trasporto e custodia Secondo le modalità indicate dall’organo competente Tariffe applicabili alla custodia

Per ottenere la restituzione del mezzo, il proprietario o avente diritto deve rispettare le condizioni previste dall’articolo 193 del Codice della Strada. In particolare:

  1. Pagamento della sanzione: effettuare il pagamento secondo le modalità e nei termini previsti dal verbale.
  2. Pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia: garantire il pagamento delle competenze maturate qualora il mezzo sia stato trasferito presso una depositeria.
  3. Attivazione della polizza RC Auto: corrispondere il premio di assicurazione per almeno sei mesi, come previsto dalla disciplina dell’articolo 193.
  4. Richiesta di restituzione: presentare all’organo di polizia accertatore la documentazione richiesta, compresa la prova del pagamento e dell’avvenuta copertura assicurativa, per ottenere la restituzione del veicolo secondo la procedura prevista.

Se nei termini previsti non viene proposto ricorso e non viene effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale viene trasmesso al prefetto e costituisce titolo esecutivo. Il veicolo può quindi essere confiscato secondo quanto previsto dall’articolo 193 e dall’articolo 213 del Codice della Strada.

Analisi Ora Ultima: quanto aumenta davvero la sanzione per chi circola senza RC Auto

Il dato più evidente della nuova tabella sanzionatoria riguarda la sanzione prevista per la circolazione senza copertura assicurativa. Il valore oggi previsto è di 866 euro, mentre la proposta trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti porta l’importo a 1.000 euro.

Abbiamo quindi elaborato il confronto tra i due importi per evidenziare non soltanto la cifra finale, ma anche l’effettivo incremento economico per l’automobilista.

Confronto Importo attuale Importo proposto Variazione
Sanzione base per assenza di RC Auto 866 € 1.000 € +134 € (+15,47%)
Pagamento con riduzione del 30% entro 5 giorni 606,20 € 700 € +93,80 € (+15,47%)

L’elaborazione di Ora Ultima mostra quindi che l’aumento non è di 134 euro soltanto in valore assoluto: rispetto alla sanzione attuale di 866 euro, l’importo proposto di 1.000 euro rappresenta un incremento del 15,47%. Anche nel caso di pagamento entro 5 giorni con la riduzione del 30%, l’importo passerebbe da 606,20 a 700 euro, con una differenza di 93,80 euro.

Il confronto è particolarmente utile perché consente di distinguere il dato ufficiale dalla sua elaborazione: 866 e 1.000 euro sono gli importi indicati nel quadro sanzionatorio, mentre le variazioni percentuali e le differenze in euro sono calcoli effettuati da Ora Ultima sui valori disponibili.

Il peso del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

L’impatto economico della mancata assicurazione non si esaurisce nella multa. In caso di incidente provocato da un veicolo non assicurato possono entrare in gioco le tutele del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito da Consap nei casi previsti dalla normativa.

I dati più recenti disponibili nel rendiconto 2024 di Consap mostrano la dimensione economica del Fondo: i contributi finanziati attraverso l’aliquota del 2,5% sui premi RC Auto e natanti hanno superato i 321 milioni di euro, mentre gli indennizzi liquidati nel 2024 sono stati oltre 50.000. Consap segnala inoltre un patrimonio netto del Fondo di circa 480 milioni di euro al 31 dicembre 2024.

Dati Consap sul Fondo Valore
Aliquota contributiva 2,5%
Contributi 2024 oltre 321 milioni €
Indennizzi 2024 oltre 50.000
Patrimonio netto al 31 dicembre 2024 circa 480 milioni €

Questi numeri aiutano a comprendere perché la questione della RC Auto non riguarda soltanto la sanzione amministrativa. La copertura obbligatoria svolge infatti una funzione di tutela per chi viene coinvolto in un incidente e, nei casi previsti dalla legge, il Fondo può intervenire quando il responsabile non dispone di una valida assicurazione.

Elaborazione numerica di Ora Ultima sui dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Consap. Gli importi della nuova tabella sanzionatoria sono da considerare proposti fino alla conclusione della consultazione e all’eventuale approvazione definitiva.

A questi importi possono aggiungersi, in caso di sequestro, le spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo e il costo necessario per riattivare la copertura assicurativa. Queste voci non possono però essere indicate con un importo unico valido per tutti gli automobilisti, perché dipendono dalla situazione concreta, dalle tariffe applicate e dalla durata della custodia.

Il costo economico più rilevante può inoltre derivare da un eventuale sinistro provocato da un veicolo non assicurato: il sistema del Fondo di Garanzia tutela le vittime nei casi previsti dalla legge, ma le somme liquidate possono successivamente essere recuperate nei confronti dei responsabili.

Procedura operativa: cosa fare immediatamente in caso di contestazione dell’art. 193

Se un conducente riceve un verbale di contestazione per violazione dell’articolo 193 del Codice della Strada per presunta assenza di copertura assicurativa, è necessario verificare immediatamente la situazione assicurativa e le condizioni indicate nel verbale.

La procedura passo-passo da seguire comprende i seguenti controlli ed interventi:

  • Verifica dell’effettiva copertura al momento del controllo: se la polizza risultava attiva, occorre recuperare la documentazione della compagnia e verificare l’effettiva posizione assicurativa. In caso di disallineamenti tra i dati disponibili alle autorità e quelli della compagnia, è opportuno chiedere immediatamente alla compagnia una conferma della copertura e seguire le indicazioni dell’organo accertatore per documentare la propria posizione.
  • Calcolo della data di scadenza: verificare se il controllo è avvenuto nei 15 giorni successivi alla scadenza del contratto annuale o della rata nei casi previsti dall’articolo 1901 del Codice Civile.
  • Verifica dei termini di pagamento: se la violazione è reale, controllare sul verbale le modalità di pagamento e l’eventuale possibilità di beneficiare della riduzione del 30% entro cinque giorni.
  • Attivazione della copertura assicurativa: contattare la propria compagnia o un intermediario abilitato per regolarizzare la posizione assicurativa secondo quanto previsto dalla normativa.
  • Richiesta di restituzione del veicolo: in presenza di sequestro, presentare all’organo accertatore la documentazione richiesta relativa al pagamento, alla copertura assicurativa e alle spese di custodia, seguendo la procedura indicata nel verbale.

Tolleranza dei 15 giorni e deroghe: quando la polizza non è considerata scaduta

Un elemento fondamentale dell’ordinamento italiano è rappresentato dal periodo di tolleranza previsto dall’articolo 1901, secondo comma, del Codice Civile. Per le polizze RC Auto annuali, la copertura resta operante nei 15 giorni successivi alla scadenza nei casi previsti dalla disciplina assicurativa.

Sotto il profilo amministrativo, il periodo di tolleranza deve essere considerato anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 193 del Codice della Strada. Il conducente che viene fermato nei 15 giorni successivi alla scadenza, quando la copertura è ancora operante secondo la legge, non si trova nella situazione di assenza di assicurazione prevista dall’articolo 193.

È tuttavia importante distinguere le diverse tipologie contrattuali:

  • Polizze annuali: beneficiano della disciplina dei 15 giorni prevista dall’articolo 1901 del Codice Civile nei casi applicabili alla copertura RC.
  • Polizze temporanee: per i contratti aventi durata inferiore all’anno non bisogna presumere automaticamente l’applicazione della stessa disciplina prevista per le polizze annuali; occorre verificare le condizioni contrattuali e la normativa applicabile.
  • Polizze sospese: se il veicolo circola mentre la polizza è in stato di sospensione concordata con la compagnia, la copertura non opera durante il periodo di sospensione secondo le condizioni del contratto e la situazione deve essere verificata prima di utilizzare il mezzo.

Domande Frequenti sulla Riforma del Codice della Strada

Di seguito riportiamo le risposte aggiornate ai dubbi operativi più diffusi relativi alla proposta di revisione delle sanzioni per assenza di polizza RC Auto e alla regolamentazione della micromobilità.

Qual è l’importo esatto della multa per chi guida senza assicurazione nel 2026?

La sanzione attualmente prevista dall’articolo 193 del Codice della Strada parte da 866 euro. La nuova tabella trasmessa dal MIT il 3 settembre 2026 propone di portare l’importo base a 1.000 euro, ma al momento della consultazione non si tratta ancora di un importo definitivamente entrato in vigore. Se la proposta fosse confermata, il pagamento entro cinque giorni con la riduzione del 30% porterebbe l’importo a 700 euro.

Quali sono le novità per i monopattini elettrici che circolano sui marciapiedi?

La nuova tabella proposta dal MIT porta da 40 a 160 euro la sanzione per la circolazione dei monopattini quando sono di intralcio ai pedoni. Lo stesso aumento, da 40 a 160 euro, è indicato per la circolazione sul marciapiede dei veicoli a due o tre ruote. Le altre modifiche devono essere verificate sulla versione definitiva della tabella.

Cosa succede al veicolo fermato senza polizza assicurativa?

Il veicolo viene sottoposto alle misure previste dall’articolo 193 del Codice della Strada, compreso il sequestro amministrativo e l’immediata cessazione della circolazione. Per ottenere la restituzione devono essere rispettate le condizioni previste dalla normativa, tra cui il pagamento della sanzione, la garanzia del pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia e la corresponsione del premio assicurativo per almeno sei mesi.

Come funziona il risarcimento se vengo tamponato da un’auto non assicurata?

Se il responsabile del sinistro è privo di copertura assicurativa, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada interviene nei casi previsti dalla normativa. La richiesta deve essere indirizzata secondo la procedura Consap all’impresa assicurativa designata competente per territorio, che cura l’istruttoria e la liquidazione per conto del Fondo.

Esiste ancora la tolleranza dei 15 giorni dopo la scadenza della polizza?

Sì, per le polizze RC Auto annuali la disciplina dell’articolo 1901 del Codice Civile prevede, nei casi applicabili, la prosecuzione della garanzia per i 15 giorni successivi alla scadenza. Durante questo periodo la copertura RC resta operante secondo le condizioni previste dalla legge.

Cosa succede se il proprietario non paga la sanzione e non regolarizza la situazione?

Se nei termini previsti non viene proposto ricorso e non viene effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale viene trasmesso al prefetto e costituisce titolo esecutivo. Il veicolo può essere confiscato secondo le condizioni stabilite dall’articolo 193 e dall’articolo 213 del Codice della Strada. La semplice scadenza di 60 giorni non va quindi interpretata come un automatismo isolato: rilevano anche il mancato ricorso e il mancato pagamento nei termini previsti.

Fonti Ufficiali e Riferimenti Normativi

Il presente approfondimento informativo è stato redatto sulla base dei testi normativi e delle informazioni istituzionali di seguito elencati:

  • Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: Codice della Strada e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 193 (Obbligo dell’assicurazione), 202 (Pagamento ridotto) e 213 (Misure relative al sequestro e alla confisca). Testo consultabile su Normattiva – Il portale della legge vigente.
  • Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT): comunicazione del 3 settembre 2026 sulla versione aggiornata della tabella delle sanzioni del Codice della Strada inviata agli operatori e alle associazioni di settore per la consultazione pubblica. Documentazione reperibile sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
  • Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): informazioni e documentazione istituzionale relative alla vigilanza sul settore assicurativo. Materiali disponibili sul sito della Autorità di Vigilanza IVASS.
  • Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici: informazioni, procedura e FAQ relative al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Informazioni istituzionali disponibili sul sito di Consap S.p.A..

Disclaimer Informativo e Legale

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità unicamente informativa, giornalistica e divulgativa. Non costituiscono in alcun modo parere legale, consulenza finanziaria o assicurativa personalizzata. Le modifiche agli importi delle sanzioni indicate dal MIT fanno riferimento alla tabella trasmessa il 3 settembre 2026 per la consultazione pubblica e non devono essere confuse con importi già definitivamente entrati in vigore. Per le sanzioni attualmente vigenti fanno fede il Codice della Strada e la normativa applicabile al momento dell’accertamento. Prima di intraprendere qualsiasi azione legale o ricorso amministrativo, si invita il lettore a consultare un professionista qualificato.

Indicazioni Operative Conclusive

La revisione della tabella delle sanzioni del Codice della Strada mostra un orientamento più severo per alcune condotte considerate particolarmente rischiose, tra cui la circolazione senza assicurazione. La proposta di portare la sanzione base da 866 a 1.000 euro, se confermata al termine della consultazione e dell’iter previsto, aumenterebbe ulteriormente il costo della violazione. A questo si aggiungono il sequestro del veicolo, le eventuali spese di prelievo e custodia e, in caso di sinistro provocato da un veicolo non assicurato, il possibile recupero delle somme liquidate dal sistema del Fondo di Garanzia.

Si consiglia agli automobilisti di verificare periodicamente lo stato della propria copertura assicurativa attraverso i servizi ufficiali disponibili e di controllare con particolare attenzione la data di scadenza della polizza. In caso di contestazione, è importante verificare immediatamente la posizione assicurativa, leggere con attenzione il verbale e rispettare i termini previsti per il pagamento o per l’eventuale ricorso.