Quando assicurazione auto nega il rimborso: i 5 motivi reali e come combattere
Nel settembre 2026, la gestione delle pratiche di risarcimento del danno derivanti da sinistro stradale in Italia sta attraversando una fase di forte evoluzione, accompagnata però da un irrigidimento nei controlli e nelle contestazioni da parte delle compagnie assicuratrici.
Quando un’assicurazione nega il rimborso o contesta la liquidazione dell’indennizzo, l’automobilista si trova improvvisamente a dover gestire perizie tecniche, contestazioni legali e clausole di polizza complesse.
Capire come muoversi e quali strumenti attivare per tutelare i propri diritti è fondamentale per non perdere somme anche ingenti.
I dati forniti dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) mostrano un aumento delle contestazioni legate alle esclusioni di polizza e alle presunte reticenze in fase di stipula.
Di fronte a un provvedimento di rigetto, la tentazione di rinunciare è frequente: tuttavia, una percentuale significativa dei dinieghi inviati dalle compagnie presenta margini di contestazione fondati, sia in sede amministrativa sia stragiudiziale o giudiziaria.
In questo articolo analizziamo nel dettaglio le motivazioni reali che portano le compagnie a rifiutare la copertura, esaminiamo la novità fondamentale dell’Arbitro Assicurativo (AAS), il confine legale tra semplice imperfezione dichiarativa e frode, e illustriamo la procedura operativa passo-passo per presentare un ricorso efficace.
Quando assicurazione auto nega rimborso. 3 PUNTI FONDAMENTALI DA SAPERE SUBITO:
- L’Arbitro Assicurativo (AAS) è pienamente operativo: Dal 15 gennaio 2026 è attivo un sistema ADR indipendente sostenuto dall’IVASS, economico (costa 20€ restituiti in caso di vittoria), interamente online e utilizzabile anche senza un avvocato.
- Il diniego non è definitivo: Molti dinieghi si basano su valutazioni di “falsa dichiarazione” o “reticenza” che possono essere contestate se la discrepanza non è sostanziale ai sensi del Codice Civile.
- I termini di risposta preliminari: Prima di adire l’AAS o l’IVASS, occorre aver inviato un reclamo formale alla compagnia attendendo 45 giorni o una risposta insoddisfacente.
Assicurazione nega rimborso sinistro cosa fare ricorso: i 5 motivi REALI perché l’assicurazione dice NO (non sono scuse)
Quando una compagnia assicurativa trasmette la lettera di chiusura della pratica senza la liquidazione del danno, la motivazione citata rimanda quasi sempre a specifiche clausole contrattuali o ad articoli del Codice Civile. Comprendere la sostanza di queste contestazioni è il primo passo per stabilire se vi siano i presupposti per opporsi.
Nel contesto normativo attuale, aggiornato al 1° settembre 2026, i motivi di diniego maggiormente ricorrenti si articolano in cinque fattispecie principali.
1. Inesattezze e reticenze nelle dichiarazioni contrattuali (Art. 1892 e 1893 C.C.)
In fase di stipula della polizza RC Auto o delle garanzie accessorie (Kasko, Furto e Incendio, Atti Vandalici), l’assicurato fornisce una serie di informazioni fondamentali per la quantificazione del premio: la presenza di conducenti con meno di 26 anni (guida esperta o esclusiva), la percorrenza chilometrica annua presunta, il luogo di ricovero notturno del veicolo (box privato o strada) e l’utilizzo prevalente.
Se in sede di perizia a seguito di sinistro la compagnia riscontra difformità tra quanto dichiarato e lo stato di fatto (ad esempio, rilevando che il veicolo era condotto da un soggetto non autorizzato secondo la formula di guida prescelta), la reazione della compagnia può variare:
- Annullamento o risoluzione del contratto: Applicabile in caso di dolo o colpa grave (Art. 1892 C.C.), con rifiuto integrale del pagamento dell’indennizzo.
- Riduzione proporzionale del risarcimento: Applicabile se l’inesattezza è priva di dolo o colpa grave (Art. 1893 C.C.). L’assicuratore paga una somma ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato richiesto conoscendo lo stato reale delle cose.
2. Guida sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti
Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) punisce severamente la guida in stato di ebbrezza (art. 186) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187). Le condizioni generali di assicurazione prevedono sistematicamente l’esclusione della copertura per i danni subiti dall’assicurato e l’esercizio del diritto di rivalsa per i danni cagionati a terzi.
In caso di sinistro causato da un conducente con tasso alcolemico superiore alle soglie di legge (0,5 g/l per la generalità dei guidatori, 0,0 g/l per neo-patentati e professionisti), la compagnia provvede al risarcimento dei terzi danneggiati in virtù dell’obbligatorietà della RC Auto, ma richiede successivamente il rimborso integrale delle somme liquidate all’assicurato responsabile.
3. Omesso o tardivo pagamento del premio di polizza (Art. 1901 C.C.)
L’articolo 1901 del Codice Civile stabilisce che se il contraente non paga il primo premio o le rate successive, la garanzia resta sospesa. Per le scadenze periodiche successive alla prima, la legge prevede un “periodo di tolleranza” (o di grazia) di 15 giorni entro il quale la copertura rimane attiva, anche se il pagamento non è stato ancora perfezionato.
Se il sinistro si verifica alle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e il premio non è stato saldato, la copertura è sospesa di diritto e la compagnia rifiuterà qualsiasi intervento per danni verificatisi durante il periodo di scopertura.
4. Irregolarità amministrative e violazione dei limiti della patente
La validità della garanzia assicurativa è subordinata al rispetto delle norme amministrative sull’abilitazione alla guida. Il diniego del rimborso o la rivalsa si verificano in caso di:
- Guida con patente scaduta, sospesa o revocata;
- Mancato rispetto delle limitazioni previste sulla patente (es. obbligo di lenti, adattamenti veicolo);
- Mancata revisione periodica del veicolo (se prevista espressamente nel contratto la relativa clausola di esclusione/rivalsa);
- Trasporto di passeggeri in numero superiore a quello omologato sul libretto di circolazione.
5. Mancata collaborazione e violazione degli obblighi di avviso (Art. 1913 e 1915 C.C.)
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.). Inoltre, sussiste l’obbligo di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno.
Se l’assicurato omette dolosamente di denunciare il sinistro o impedisce le perizie sul veicolo, l’assicuratore può negare l’indennizzo. Se l’omissione avviene per colpa grave o negligenza senza intenti fraudolenti, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.
| Motivazione del Diniego | Base Normativa | Impatto sul Rimborso Termini RC Auto | Margine di Contestazione |
|---|---|---|---|
| Falsa dichiarazione / Reticenza | Art. 1892 – 1893 C.C. | Riduzione o rifiuto totale indennizzo | Alto se manca l’intenzionalità (dolo) |
| Guida in stato di ebbrezza | Art. 186 C.d.S. / Esclusioni Polizza | Pagamento ai terzi + Rivalsa sull’assicurato | Basso (salvo vizi nei rilevamenti) |
| Mancato pagamento premio | Art. 1901 C.C. | Sospensione copertura oltre 15 giorni | Nullo se il termine di grazia è decorso |
| Patente scaduta o non idonea | Codice della Strada / Clausole Rivalsa | Rivalsa o diniego garanzie dirette | Medio (rinnovo entro termini specifici) |
| Ritardo nella denuncia | Art. 1913 – 1915 C.C. | Riduzione indennizzo per pregiudizio | Alto se si dimostra la forza maggiore |
Per comprendere nel dettaglio l’ampiezza delle garanzie di base e i termini entro cui opera il risarcimento ordinario, è utile consultare l’analisi dettagliata su cosa copre la responsabilità civile RC auto e quali sono le esclusioni di legge.
La Svolta del 2026: L’Arbitro Assicurativo (AAS) ed il Ricorso Online
Dal 15 gennaio 2026 è entrato ufficialmente in funzione l’Arbitro Assicurativo (AAS), rappresentando la più importante novità normativa degli ultimi anni a tutela degli assicurati e dei danneggiati. Istituito nell’ambito del quadro regolatorio IVASS per fornire un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) indipendente, rapido ed economico, l’AAS ha cambiato radicalmente la gestione dei contenziosi assicurativi in Italia.
Chi può rivolgersi all’Arbitro Assicurativo e per quali importi
L’accesso all’Arbitro Assicurativo è consentito ai contraenti di polizze, agli assicurati, ai beneficiari e — punto di estrema rilevanza — anche al terzo danneggiato nei casi in cui sussista l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione (come avviene nell’ambito della RC Auto).
L’AAS gestisce le controversie nei seguenti limiti di valore:
- Fino a 2.500 euro: Per richieste di risarcimento avanzate dal terzo danneggiato in caso di azione diretta RC Auto.
- Fino a 25.000 euro: Per tutte le altre controversie nel ramo Danni (compresi i sinistri RC Auto ordinari e garanzie accessorie Kasko/Furto).
- Fino a 150.000 / 300.000 euro: Per controversie relative ai rami Vita.
Come funziona il ricorso: costi, tempi e procedura online
La procedura dinanzi all’Arbitro Assicurativo è stata concepita per eliminare le barriere burocratiche ed economiche che spesso scoraggiavano i consumatori dal far valere le proprie ragioni:
- Requisito pregiudiziale obbligatorio: Prima di adire l’AAS è necessario aver presentato un formale reclamo scritto alla compagnia d’assicurazione. Si può proporre ricorso solo se l’impresa non risponde entro 45 giorni o se la risposta fornita risulta insoddisfacente.
- Piattaforma digitale e assenza di avvocato: Il ricorso si presenta interamente per via telematica tramite il portale ufficiale dedicando pochi minuti all’inserimento dei dati e dei documenti allegati. Non è richiesta l’assistenza obbligatoria di un avvocato o di un consulente.
- Costo simbolico di 20 euro: Per avviare la procedura è dovuto un contributo spese pari a soli 20 euro. In caso di accoglimento anche parziale del ricorso, la compagnia è tenuta a rimborsare interamente tale importo al cittadino.
- Tempi rapidi di decisione: L’Arbitro esamina la controversia sulla base della documentazione presentata e pronuncia la decisione di norma entro 90 giorni (estendibili nei casi maggiormente complessi).
Benché le decisioni dell’Arbitro Assicurativo non siano vincolanti quanto una sentenza pronunciata da un magistrato (le parti mantengono sempre il diritto di adire successivamente l’Autorità Giudiziaria ordinaria), in caso di mancato adempimento della decisione da parte dell’impresa viene applicata una sanzione reputazionale gravissima: la pubblicazione del nome della compagnia e del mancato rispetto della decisione sul sito ufficiale dell’AAS e dell’IVASS.
Frode assicurativa e falsa dichiarazione quando assicurazione nega: cosa può contestare la compagnia e cosa NO
Nell’ambito del contenzioso assicurativo, il confine tra la violazione amministrativa delle condizioni di polizza e il reato di frode è spesso oggetto di sovrapposizioni concettuali. La compagnia d’assicurazione non può limitarsi a formulare generici sospetti di irregolarità per rigettare una richiesta di indennizzo: deve fornire elementi oggettivi e documentati.
Dichiarazione inesatta vs. Tentativo di Frode (Art. 642 Codice Penale)
La frode assicurativa costituisce un reato (Art. 642 C.P. – Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona). Per integrarsi, richiede la presenza del dolo specifico, ovvero la volontà cosciente di simulare un sinistro, falsificarne le modalità o aggravarne intenzionalmente le conseguenze al fine di conseguire un indennizzo non dovuto.
Diversa è la situazione in cui l’assicurato incorra in una dichiarazione inesatta non dolosa. Si pensi al caso in cui si indichi una residenza diversa a seguito di un recente trasferimento non ancora perfezionato all’anagrafe, o si commetta un errore nell’indicazione dei chilometri percorsi. In questi scenari:
- L’assicuratore non può unilateralmente qualificare l’errore come frode penale senza sporgere formale querela.
- L’assicuratore deve provare che, se avesse conosciuto il reale stato delle cose, non avrebbe prestato il consenso alla firma della polizza o avrebbe richiesto un premio superiore (Art. 1892 C.C.).
- Se il dolo non sussiste, la garanzia non decade automaticamente in toto, ma si applica il meccanismo della riduzione proporzionale del risarcimento ex art. 1893 C.C.
La posizione del terzo danneggiato e la tutela inderogabile
Un principio cardine del sistema assicurativo italiano ed europeo riguarda la separazione tra il rapporto contrattuale (Compagnia-Assicurato) e il diritto al risarcimento del terzo danneggiato. In base al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005):
Nei confronti dei terzi trasportati o dei conducenti di altri veicoli che abbiano subito danni senza responsabilità nel sinistro, le eccezioni derivanti dal contratto — comprese le clausole di guida esclusiva, le franchigie o le reticenze dell’assicurato — non sono opponibili. La compagnia deve risarcire il danno al terzo e potrà, solo successivamente, agire in rivalsa verso il proprio assicurato se il contratto lo prevede.
In sintesi, l’assicurazione NON può negare il risarcimento al terzo danneggiato adducendo come motivazione una violazione contrattuale commessa dall’assicurato, tranne nel caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (furto formalmente denunciato).
Nel caso in cui vi siano dubbi sull’adeguatezza delle coperture sottoscritte per coprire danni di rilevante entità, puoi approfondire la gestione delle tutele in caso di massimale RC auto insufficiente e conseguenze per l’assicurato.
Reclamo assicurazione auto negato come ricorrere davvero: la procedura passo per passo
Se la compagnia di assicurazione invia una lettera formale di rigetto della richiesta di indennizzo, l’assicurato o il danneggiato dispone di uno strutturato iter di tutela. Seguire l’ordine corretto delle azioni è fondamentale per non compromettere la validità delle successive fasi.
Fase 1: Analisi del provvedimento e reclamo formale all’Ufficio Reclami
Prima di adire qualsiasi organismo esterno (compreso l’Arbitro Assicurativo o l’IVASS), la normativa impone l’invio di un formale reclamo direttamente all’Ufficio Reclami della compagnia assicurativa interessata.
- Forma della comunicazione: Il reclamo deve essere inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o Raccomandata A/R per garantire la prova legale della ricezione.
- Contenuto necessario: Indicazione del numero di polizza, numero di sinistro, targhe dei veicoli coinvolti, contestazione puntuale dei motivi di rigetto allegati dalla compagnia e richiesta esplicita di riesame della pratica.
- Termine per la risposta: La compagnia è tenuta per legge a rispondere in modo esaustivo entro e non oltre 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Fase 2: Ricorso rapido all’Arbitro Assicurativo (AAS) o all’IVASS
Qualora la compagnia non risponda entro 45 giorni o invii un riscontro negativo o parziale:
- Arbitro Assicurativo (scelta consigliata): Si accede alla piattaforma online dell’AAS, si versa il contributo di 20€ e si allega la documentazione per ottenere una decisione in materia di diritto al risarcimento entro 90 giorni.
- Reclamo all’IVASS: In alternativa o contestualmente per profili di scorrettezza comportamentale, è possibile inviare un reclamo gratuito via PEC a
tutela.consumatore@pec.ivass.it. L’IVASS avvierà un’istruttoria vigilando sul rispetto delle norme di trasparenza.
Fase 3: Istituti di risoluzione alternativa (Negoziazione Assistita e Conciliazione)
Prima di incardinare una causa civile in Tribunale, la legge prevende ulteriori passaggi di conciliazione stragiudiziale:
- Negoziazione Assistita: In materia di risarcimento danni da circolazione stradale, la negoziazione assistita da un avvocato rappresenta condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria (D.L. 132/2014).
- Conciliazione Paritetica: Frutto di accordi tra le Associazioni dei Consumatori e le compagnie assicuratrici per controversie fino a importi determinati.
Fase 4: Ricorso all’Autorità Giudiziaria
Se i tentativi stragiudiziali e il ricorso all’AAS non risolvono la vertenza, l’assicurato può agire in giudizio tramite un legale. La competenza è così ripartita:
- Giudice di Pace: Competente per le cause relative a risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti fino al valore di 25.000,00 euro.
- Tribunale Ordinario: Competente per le cause di valore superiore a 25.000,00 euro e per i sinistri con lesioni personali gravi o esiti mortali.
Durante la procedura di contestazione, la corretta trasmissione del modulo di constatazione amichevole gioca un ruolo determinante nelle fasi di accertamento. Puoi verificare i dettagli operativi sulla procedura completa di sinistro stradale e gestione delle tempistiche reali.
Sinistro auto nega rimborso sentenza tribunale: la giurisprudenza favorevole agli assicurati
La giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei Tribunali di merito ha fissato precisi paletti a tutela dei consumatori e degli assicurati nei casi in cui le compagnie applichino le clausole di esclusione in modo rigido o arbitrario.
1. Onere della prova a carico della compagnia (Cassazione Civile, Sez. III)
Con orientamento costante, la Suprema Corte ha stabilito che quando l’assicuratore invoca l’operatività di una clausola di esclusione della garanzia o di un caso di rivalsa (es. presunto stato di ebbrezza o mancata revisione), l’onere di provare il fatto costitutivo dell’esclusione spetta interamente all’assicuratore.
Non basta dimostrare che il veicolo presentava un’anomalia tecnica: occorre provare che tale anomalia sia stata causa determinante o concausa diretta del verificarsi del sinistro. In assenza di nesso causale provato, la clausola di esclusione non si applica.
2. Interpretazione delle clausole ambigue (Art. 1370 C.C.)
Le condizioni generali di contratto predisposte dalle compagnie assicuratrici rientrano nella categoria dei contratti per adesione. In base all’articolo 1370 del Codice Civile, le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli/formulari si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro contraente (l’assicurato).
Sentenze recenti dei Tribunali di Milano e Roma hanno confermato che qualora una definizione contrattuale di “guida esclusiva” o “ricovero abituale” presenti margini di ambiguità linguistica, il giudice deve privilegiare l’interpretazione che garantisce l’operatività della copertura assicurativa.
3. Intenzionalità delle dichiarazioni inesatte
Sulle contestazioni ex art. 1892 C.C. (reticenza o dichiarazioni inesatte), la giurisprudenza richiede la prova rigorosa della consapevolezza dell’assicurato. La semplice dimenticanza o l’errata valutazione di un dettaglio non costituiscono dolo o colpa grave. Pertanto, i dinieghi basati su discrepanze minime sanzionati con l’annullamento della polizza vengono regolarmente riformati in sede giudiziale o rientrano nel raggio d’azione delle pronunce dell’Arbitro Assicurativo.
Per una panoramica completa sui diritti di tutela legale e sul rimborso delle spese di avvocato in caso di controversia assicurativa, consultate la guida su come funziona la polizza di tutela legale e quali spese copre.
Risorse e guide correlate sulla responsabilità civile
Per affrontare al meglio le problematiche legate alle esclusioni assicurative, alle rivalse e alla gestione delle polizze, la redazione di Ora Ultima ha predisposto una serie di approfondimenti tecnici e guide pratiche:
| Guida / Approfondimento | Ambito di Applicazione | Utilità Pratica |
|---|---|---|
| Comprendere lo Scoperto e la Franchigia | Calcolo liquidazione danni | Determina l’importo che resta a carico dell’assicurato al netto del rimborso. |
| Clausola di Rivalsa Assicurativa | Diritto di rivalsa della compagnia | Analizza i casi in cui l’assicurazione paga il terzo e chiede i soldi all’assicurato. |
| Valutazione Affidabilità Compagnia | Scelta dell’assicuratore | Graduatoria IVASS sui reclami e sui tempi medi di liquidazione delle compagnie. |
Domande Frequenti sul Diniego del Rimborso Auto e AAS
Serve necessariamente l’avvocato per fare ricorso all’Arbitro Assicurativo?
No, la procedura dell’Arbitro Assicurativo (AAS) è stata studiata per consentire l’accesso diretto ai cittadini. Il ricorso viene presentato online dal contraente, dall’assicurato o dal danneggiato senza obbligo di assistenza legale.
Quanto costa e quali sono i tempi dell’Arbitro Assicurativo?
Presentare ricorso all’AAS costa 20 euro. Se il ricorso viene accolto (anche parzialmente), la compagnia di assicurazione deve rimborsare la cifra versata. La decisione viene resa normalmente entro 90 giorni dalla chiusura della fase istruttoria documentale.
Cosa succede se l’assicurazione non risponde alla richiesta di risarcimento iniziale?
L’assicurazione è tenuta a formulare un’offerta o motivare il diniego entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti (30 giorni con CID a doppia firma) per i danni a cose. Decorsi 45 giorni dall’invio del successivo reclamo senza risposta, si può adire direttamente l’AAS o l’IVASS.
L’assicurazione può negare il rimborso se il veicolo non ha superato la revisione?
La mancata revisione non comporta un diniego automatico verso i terzi danneggiati. La compagnia risarcisce il terzo e può esercitare la rivalsa verso l’assicurato solo se espressamente previsto in polizza e dimostrando che il difetto meccanico è stato causa determinante del sinistro.
Se presto l’auto a un amico e si verifica un incidente, l’assicurazione paga?
Di norma la RC Auto copre chiunque guidi con il consenso del proprietario. Tuttavia, se è presente una clausola di “Guida Esclusiva” o “Guida Esperta” violata dall’amico, l’assicurazione paga il terzo ma può applicare una franchigia aggiuntiva o la rivalsa contrattuale stabilita.
Fonti Normative e Riferimenti Ufficiali
Le informazioni contenute in questa guida sono elaborate sulla base dei testi legislativi e regolamentari vigenti nell’ordinamento italiano:
- Regolamento IVASS istitutivo dell’Arbitro Assicurativo (AAS): Disciplina operativa del nuovo organismo ADR in vigore dal 15 gennaio 2026.
- Codice Civile Italiano: Articoli 1892, 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze), Art. 1901 (Mancato pagamento del premio), Art. 1913-1915 (Obbligo di avviso e salvataggio).
- Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209): Disposizioni in materia di risarcimento diretto, procedure di liquidazione danni e disciplina dei reclami.
- Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285): Articoli 186 e 187 su guida sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti.
Per avviare la procedura telematica o verificare i regolamenti aggiornati, consultare i portali ufficiali: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e il sito dell’Arbitro Assicurativo.
Disclaimer e Note Legali
Il contenuto del presente articolo ha finalità esclusivamente informative, divulgative ed editoriali. La pubblicazione non costituisce in alcun modo parere legale, consulenza finanziaria, né sollecitazione all’adozione di decisioni giudiziarie o contrattuali. Nonostante la scrupolosa verifica delle fonti e dell’aggiornamento normativo al 1° settembre 2026, si evidenzia che la materia assicurativa e la giurisprudenza sono soggette a continue evoluzioni. L’utente che intenda contestare un provvedimento di rigetto emesso da una compagnia assicurativa è invitato a valutare le opzioni stragiudiziali (AAS, IVASS) o a sottoporre la propria documentazione specifica a un avvocato o a un’associazione di consumatori riconosciuta.
Cosa Fare Subito dopo un Diniego
Se hai ricevuto una lettera di diniego della liquidazione dal tuo assicuratore, segui questo schema d’azione operativo aggiornato al 2026:
- 1. Verifica i termini di prescrizione: Annota il giorno esatto di notifica del diniego. Il diritto al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale si prescrive di norma in 2 anni (Art. 2947 C.C.).
- 2. Invia Reclamo formale via PEC all’Ufficio Reclami: Spiega dettagliatamente le tue ragioni allegando prove contrarie. La compagnia ha 45 giorni per rispondere.
- 3. Attiva l’Arbitro Assicurativo (AAS): Se dopo 45 giorni la risposta manca o è insoddisfacente, accedi al portale online dell’AAS, versa il contributo di 20€ e carica la pratica per la risoluzione stragiudiziale rapida.
- 4. Richiedi l’accesso al fascicolo di sinistro: Ai sensi dell’art. 146 del CAP, hai sempre diritto di richiedere la copia della perizia tecnica e dei rilievi effettuati dall’assicuratore.
- 5. Raccogli prove contrarie: Recupera fotografie, testimonianze scritte, fatture d’officina o referti medici a supporto della tua posizione da allegare all’AAS o nelle successive sedi giudiziali.
